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fuetta

definizione di maltrattamento animale

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Vi faccio il copia incolla di ci? che viene definito maltrattamento

animale.

Secondo me ? utile leggerlo per sapere bene cosa la legge intende

per maltrattamento e cos? se ci dovessimo trovare davanti ai casi

elencati qui sotto, sappiamo che possiamo intervenire in qualche

modo...  W-P

grattini a tutti tutti... anche ai bipedi!  >:-)

ps: ho preso questo documento dal sito "associazione italiana

criceti"  /f/

fede e porcelli mangioni...  x-P

Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:

Maltrattamento non ? solo infliggere sofferenze ad un animale, ma

anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere,

quali procurargli cibo, riparo ecc.

Questa sentenza ? fondamentale, perch? amplia il concetto di

maltrattamento.

_____________________________________________________________________

Una sentenza ? valida in quanto ? stata creata in conformit? a una

legge.

La sua forma ? stabilita dalla legge.

La Sentenza Giudiziaria ? un atto conclusivo del processo con cui il

giudice decide una causa. E' un atto costituito dalla decisione del

giudice e dalle motivazioni che hanno condotto il giudice a prendere

una determinata decisione.

Quindi se assistete a scene in cui gli elementi descritti trovano

riscontro nelle sentenze riportate occorre fare immediatamente

denuncia alle forze dell'ordine.

In particolare viene considerato maltrattamento:

1.mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo

nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti

disposizioni.

2. tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del

cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da

nuocere alla loro salute.

3. tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo

riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle

dimensioni dell'animale, dovr? avere il tetto impermeabilizzato;

deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in

ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile

controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei

necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici

della loro specie.

5. tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o,

anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi

comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le

rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse,

box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se

poste all'interno dell'appartamento.

6. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60

giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico

veterinario.

7. detenere permanentemente animali in gabbi ad eccezione di casi di

trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli

roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.

8. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione

fisica o psichica;? altres? vietato addestrare animali in ambienti

inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale

di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

10. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra

animali.

11. colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di

marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino

alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca

ufficialmente riconosciuti.

12. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare

loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli

appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero

la possibilit? di sdraiarsi e rigirarsi.

13. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in

movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

14. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un

volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi

pirotecnici all'interno o in prossimit? di aree verdi deve essere

comunicata in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli

animali al fine di escludere possibili danni agli animali.

15. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o

altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di

ottobre compreso di ogni anno; ? altres? vietato lasciare soli

animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se

all'ombra e con i finestrini aperti. E' altres? vietato trasportare

animali in carrelli chiusi.

16. non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo

l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto

e motivato di un medico veterinario, il quale dovr? stabilirne la

data d'inizio e fine del trattamento;

17. trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se

ferma, quando questo ? separato o non ? tutt'uno con l'abitacolo; il

divieto vale anche se il portellone posteriore ? parzialmente aperto

o sono stati predisposti areatori;

18. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che

non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi,

salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale

dovr? stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

19. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale

precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione

di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione

venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere

agli animali;

20. mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo,

lasciarli chiusi in gabbie per pi? di sei ore salvo motivata

disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di

indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

21. mantenere animali selvatici o esotici alla catena,

permanentemente legati al trespolo o senza la possibilit? di un

rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovr?

essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali

stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovr? essere

una per soggetto;

22. detenere animali esotici e selvatici in cattivit? senza

riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche

ambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovano in

natura per evitare stress psico-fisico, e non condurli in luoghi

pubblici o aperti al pubblico

23. detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il

territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri

autorizzati in base a leggi nazionali e regionali.Tale eccezione ai

soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati

per il solo fine del primo soccorso.

24.'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione

di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione

attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti

autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli

animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al

competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei

rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli

animali per l'alimentazione.

25. allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

26. vendita, detenzione e uso di collari che provochino scosse

elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere

dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o

per impedire l'abbaiare naturale.

27. uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi

bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o

da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti

di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004,

n.847, che ne attesti la necessit?. Il certificato, in originale,

dovr? prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare

l'animale.

28. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del

Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia ?

fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali

domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero

praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

29. uso, detenzione e vendita di colle per catturare mammiferi,

rettili, anfibi ed uccelli. 31. E' vietato l'uso di macchine per il

lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale

una respirazione esterna alle macchine stesse.

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grazie fu.

tempo 10 giorni riscrivo a tutti gli enti. (lav esclusa che ? l'unica che si ? degnata di rispondere) ..e magari riporto anche i punti di quella sentenza.

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mi è "piaciuto" molto questo comma:

7. detenere permanentemente animali in gabbi ad eccezione di casi di

trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli

roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.

giusto...perchè quelli detenuti al bioparco è giusto tenerli sempre in gabbia...ma scherziamo?????

l'altro giorno sono stata allo zoo safari a verona......come si fa a tenere qui una tigre delle nevi??? che vive a temperature sotto lo zero mentre qui in estate ci sono 30 gradi con umidità 100% e percezione della temperatura 40 gradi??????

è solo un esempio questo.....

la legge ti vieta di detenere animali in gabbia e fin qui tutto bene però per scopo di lucro quale essere l'attività di uno zoo è legale e lo trovano giusto....

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Credo anche che le normative siano almeno in parte cambiate rispetto a quanto citato sopra.

Per avere i riferimenti della normativa attualmente vigente, purtroppo sempre lacunosa e fumosa, potete leggere qui.

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