fuetta Segnala messaggio Inviato Marzo 20, 2007 Vi faccio il copia incolla di ci? che viene definito maltrattamentoanimale.Secondo me ? utile leggerlo per sapere bene cosa la legge intendeper maltrattamento e cos? se ci dovessimo trovare davanti ai casielencati qui sotto, sappiamo che possiamo intervenire in qualchemodo... grattini a tutti tutti... anche ai bipedi! ps: ho preso questo documento dal sito "associazione italianacriceti" fede e porcelli mangioni... Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:Maltrattamento non ? solo infliggere sofferenze ad un animale, maanche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere,quali procurargli cibo, riparo ecc.Questa sentenza ? fondamentale, perch? amplia il concetto dimaltrattamento._____________________________________________________________________Una sentenza ? valida in quanto ? stata creata in conformit? a unalegge.La sua forma ? stabilita dalla legge.La Sentenza Giudiziaria ? un atto conclusivo del processo con cui ilgiudice decide una causa. E' un atto costituito dalla decisione delgiudice e dalle motivazioni che hanno condotto il giudice a prendereuna determinata decisione.Quindi se assistete a scene in cui gli elementi descritti trovanoriscontro nelle sentenze riportate occorre fare immediatamentedenuncia alle forze dell'ordine.In particolare viene considerato maltrattamento:1.mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivonei confronti degli animali e che contrasti con le vigentidisposizioni.2. tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e delcibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali danuocere alla loro salute.3. tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneoriparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alledimensioni dell'animale, dovr? avere il tetto impermeabilizzato;deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta inambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.4. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibilecontrollo quotidiano del loro stato di salute o privarli deinecessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipicidella loro specie.5. tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o,anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazicomunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con lerispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse,box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche seposte all'interno dell'appartamento.6. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medicoveterinario.7. detenere permanentemente animali in gabbi ad eccezione di casi ditrasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoliroditori e di quelli detenuti nel Bioparco.8. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizionefisica o psichica;? altres? vietato addestrare animali in ambientiinadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animaledi manifestare i comportamenti tipici della specie.9. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.10. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti traanimali.11. colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema dimarcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creinoalterazioni comportamentali effettuati da enti di ricercaufficialmente riconosciuti.12. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurareloro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gliappositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovverola possibilit? di sdraiarsi e rigirarsi.13. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione inmovimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.14. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad unvolume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochipirotecnici all'interno o in prossimit? di aree verdi deve esserecomunicata in anticipo al competente Ufficio per la tutela deglianimali al fine di escludere possibili danni agli animali.15. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio oaltro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese diottobre compreso di ogni anno; ? altres? vietato lasciare solianimali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche seall'ombra e con i finestrini aperti. E' altres? vietato trasportareanimali in carrelli chiusi.16. non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolol'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scrittoe motivato di un medico veterinario, il quale dovr? stabilirne ladata d'inizio e fine del trattamento;17. trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche seferma, quando questo ? separato o non ? tutt'uno con l'abitacolo; ildivieto vale anche se il portellone posteriore ? parzialmente apertoo sono stati predisposti areatori;18. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione chenon permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi,salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il qualedovr? stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;19. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, taleprecetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazionedi almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazionevenga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessereagli animali;20. mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo,lasciarli chiusi in gabbie per pi? di sei ore salvo motivatadisposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo diindicare la data d'inizio e fine del trattamento;21. mantenere animali selvatici o esotici alla catena,permanentemente legati al trespolo o senza la possibilit? di unrifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovr?essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animalistabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovr? essereuna per soggetto;22. detenere animali esotici e selvatici in cattivit? senzariprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisicheambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovano innatura per evitare stress psico-fisico, e non condurli in luoghipubblici o aperti al pubblico23. detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto ilterritorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centriautorizzati in base a leggi nazionali e regionali.Tale eccezione aisoli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privatiper il solo fine del primo soccorso.24.'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusionedi quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazioneattestata da un medico veterinario e per quelli degli entiautorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela deglianimali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata alcompetente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione deirivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo glianimali per l'alimentazione.25. allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.26. vendita, detenzione e uso di collari che provochino scosseelettriche, di collari a punte e di collari che possono esseredolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza oper impedire l'abbaiare naturale.27. uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringibocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "oda un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli espertidi cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004,n.847, che ne attesti la necessit?. Il certificato, in originale,dovr? prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnarel'animale.28. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 delConsiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia ?fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animalidomestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovveropraticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.29. uso, detenzione e vendita di colle per catturare mammiferi,rettili, anfibi ed uccelli. 31. E' vietato l'uso di macchine per illavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animaleuna respirazione esterna alle macchine stesse. Cita Share this post Link to post Share on other sites
AntoVolo Segnala messaggio Inviato Marzo 21, 2007 Grazie mille per la segnalazione Cita Share this post Link to post Share on other sites
laure3 Segnala messaggio Inviato Marzo 26, 2007 grazie fu.tempo 10 giorni riscrivo a tutti gli enti. (lav esclusa che ? l'unica che si ? degnata di rispondere) ..e magari riporto anche i punti di quella sentenza. Cita Share this post Link to post Share on other sites
fuetta Segnala messaggio Inviato Marzo 26, 2007 di nulla! baci! Cita Share this post Link to post Share on other sites
sweetmichelle Segnala messaggio Inviato Novembre 17, 2011 mi è "piaciuto" molto questo comma: 7. detenere permanentemente animali in gabbi ad eccezione di casi ditrasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoliroditori e di quelli detenuti nel Bioparco.giusto...perchè quelli detenuti al bioparco è giusto tenerli sempre in gabbia...ma scherziamo?????l'altro giorno sono stata allo zoo safari a verona......come si fa a tenere qui una tigre delle nevi??? che vive a temperature sotto lo zero mentre qui in estate ci sono 30 gradi con umidità 100% e percezione della temperatura 40 gradi??????è solo un esempio questo..... la legge ti vieta di detenere animali in gabbia e fin qui tutto bene però per scopo di lucro quale essere l'attività di uno zoo è legale e lo trovano giusto.... Cita Share this post Link to post Share on other sites
Benjo Segnala messaggio Inviato Novembre 17, 2011 infatti ALCUNI zoo sono un caso di maltrattamento animale Cita Share this post Link to post Share on other sites
paolo Segnala messaggio Inviato Novembre 18, 2011 Credo anche che le normative siano almeno in parte cambiate rispetto a quanto citato sopra.Per avere i riferimenti della normativa attualmente vigente, purtroppo sempre lacunosa e fumosa, potete leggere qui. Cita Share this post Link to post Share on other sites